Art. 4.

      1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

          a) raccoglie i dati relativi ai reati in ambito familiare e di violenza sessuale commessi sul territorio nazionale e li elabora con riguardo alle modalità, ai contesti e ai territori cui fanno riferimento, anche al fine di individuare le zone che registrano una maggiore frequenza di tali reati, mettendo tale elaborazione a disposizione della magistratura, delle Forze dell'ordine, degli enti locali e delle sedi scientifiche, culturali ed operative;

          b) individua e propone gli interventi prioritari di prevenzione e di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale;

          c) promuove e coordina campagne informative e campagne educative volte alla prevenzione dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, con particolare attenzione nei confronti delle scuole;

          d) predispone una relazione annuale sul fenomeno dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, che i Ministri dell'interno, della giustizia della solidarietà sociale illustrano alle competenti Commissioni parlamentari.